Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanita' della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionamento dirigente del Ministero della sanita' designato da Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione e' emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992 si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unita' sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. Le unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a qualli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonche' le modalita' di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione delle unita' di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche discipline. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unita' sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermiere professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'eta' per il pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta e' effettuato sulla base di graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro e' disciplinato con contratto di diritto privato a tempo determinato e' con la tutela previdenziale propria di tale tipo di rapporto. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici. Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale.

Testo vigente dal 8 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 37/1991

    Illegittimità dichiarata
    31 gennaio 1991

    Non invade le competenze regionali e provinciali la previsione, nell'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, di un potere sostitutivo ministeriale nell'emanazione del bando di concorso per il personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori in caso di inattività di Regioni e Province autonome oltre il termine perentorio stabilito, trattandosi in particolare di un potere incidente su un'attività vincolata nell''an', finalizzata ad integrare gli organici dei reparti e degli istituti addetti alla lotta all'AIDS. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 10), 16, 89, 99, 100, 101 Statuto Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; e agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;135~art4 · fonte su Normattiva