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Il programma di cui al precedente articolo e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonche' alla definizione di questi ultimi. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente comma sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in deroga alle norme vigenti. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione e' predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa e su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il competente comando legione carabinieri.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;16~art2 · fonte del testo