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L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;16~art4 · fonte del testo