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Il programma di cui alla presente legge puo' essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprieta' dello Stato ovvero di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. Gli atti di trasferimento di immobili - alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;16~art5 · fonte del testo