In considerazione dell'eccezionale urgenza di accertare la consistenza e le caratteristiche dei beni che costituiscono il demanio marittimo, il Ministero della marina mercantile definisce e attua un programma di aggiornamento e ammodernamento dell'inventario dei beni stessi, mediante la costituzione di una banca dati. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, considerando che esso richiede misure speciali di sicurezza e che attiene alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, il Ministero puo' stipulare contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, anche in deroga alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni e integrazioni, e attraverso procedure rimesse al parere del Consiglio di Stato. La definizione delle operazioni attuative del programma e' concordata, per finalita' di coordinamento con il sistema di rilevazione dei dati catastali, con il Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 18 febbraio 1991
