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Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonche' per i relativi rilevamenti, le attivita' ad essi strumentali e la restituzione cartografica e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989, di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 30 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attivita' svolta agli scopi ivi specificati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

Testo in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art14 · fonte su Normattiva