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Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990. Ogni riferimento della presente legge alle regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle norme statutarie. Per le attivita' finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennita' il cui importo e la cui modalita' sono determinati nella sede contrattuale in conformita' alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle relative spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989.

Testo in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art15 · fonte su Normattiva