Art. 15 — Varianti in corso d'opera
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ. Una questione di costituzionalità non può fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non è in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra più interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, è manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 15 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art15 · fonte su Normattiva