Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1984 al 9 ottobre 2010. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni tra quelle precedentemente indicate che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per entita' di spesa. Il Ministro della difesa puo' disporre altresi' l'applicazione, qualora piu' favorevoli, delle norme contrattuali e di pagamento previste nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. I comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro degli affari esteri, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il Segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonche', eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia gia' parte dei comitati suddetti. Il Ministro della difesa trasmette ogni anno in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nonche' l'elenco delle societa' e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti. Copia del verbale di ogni seduta dei comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma viene trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-08-06;456~art2 · fonte del testo