Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1971 al 2 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione. Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 2 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art23 · fonte su Normattiva