L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
Testo vigente dal 30 ottobre 1971
L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
Testo vigente dal 30 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art43 · fonte su Normattiva