L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art43 · fonte su Normattiva