All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma: "Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
- a)asili nido e scuole materne;
- b)scuole dell'obbligo;
- c)mercati di quartiere;
- d)delegazioni comunali;
- e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f)impianti sportivi di quartiere;
- g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h)aree verdi di quartiere".
Testo vigente dal 30 ottobre 1971
