All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma: "Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

  • a)asili nido e scuole materne;
  • b)scuole dell'obbligo;
  • c)mercati di quartiere;
  • d)delegazioni comunali;
  • e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  • f)impianti sportivi di quartiere;
  • g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
  • h)aree verdi di quartiere".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art44 · fonte su Normattiva