Art. 64Adempimenti preliminari a carico dei comuni

[1]Art. 2 bis, c. 1, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981 1. I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

[2]Idem, c. 2 2. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti ed inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

[3]Idem, c. 3 3. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

[4]Idem, c. 4 4. Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

[5]Art. 10, c. 1, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 5. I comuni interessati al programma edilizio previsto nel precedente e nel presente articolo possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

[6]Idem, c. 2 6. L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' e di urgenza delle opere da realizzare.

[7]Idem, c. 3 7. Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art64 · fonte su Normattiva