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Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aeree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamita' naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonche' per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 28 dicembre 1971, n.1119, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 1972, n.13, ha disposto (con l'art. 1-ter) che "L'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamita' naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. ((1150)); per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali".

Testo in vigore dal 17 novembre 1972 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 284/1974

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1974

    dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica); b) dell'art. 9J comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19 (Provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative), per la parte in cui rende applicabile, nel territorio della Regione siciliana…

    Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 9 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art9 · fonte su Normattiva