Art. 3
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L'art. 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 842, e' sostituito dal seguente: "Il prolungamento non puo' essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente ai 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore e per i quali non risultino adempiute le formalita' prescritte per la loro reintegrazione. "Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa e' anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data".
Testo in vigore dal 21 novembre 1951 al 22 dicembre 2008
