Promozione sociale

Art. 19 — Flessibilità nell'orario di lavoro

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Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art19 · fonte su Normattiva