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La promozione straordinaria per benemerenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, puo' essere concessa all'ufficiale della stessa Arma dei carabinieri che durante l'appartenenza al "Comando Forze repressione banditismo" abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale ed oltre i normali limiti di competenza del grado rivestito, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per esercitare le funzioni del grado superiore.

Testo in vigore dal 6 settembre 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;667~art1 · fonte del testo