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Per la promozione straordinaria di cui all'articolo precedente non sono richiesti i requisiti del periodo di comando di reparto e della permanenza minima nel grado stabiliti dalle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto e' promosso, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell'operazione di polizia, per la quale la proposta venne formulata, o dalla data dell'ultima operazione di polizia quando la proposta si riferisca a piu' operazioni. La promozione si effettua anche se non esista vacanza; l'eccedenza nel grado superiore e' riassorbita col verificarsi della prima vacanza. Il decreto col quale viene conferita la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto ne reca la motivazione.
Testo in vigore dal 6 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
