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Le proposte di promozione straordinaria, per benemerenze di istituto possono essere formulate dai superiori gerarchici alle cui dipendenze l'ufficiale abbia partecipato all'operazione o alle operazioni di polizia e debbono pervenire al Ministero della difesa corredate dei pareri delle autorita' gerarchiche e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Sulle proposte anzidette si pronunzia la Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni. Il parere della Commissione e' favorevole quando l'ufficiale sia ritenuto all'unanimita' meritevole della promozione per benemerenze d'istituto. Il giudizio definitivo e' pronunciato dal Ministro per la difesa.
Testo in vigore dal 6 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
