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Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa previsto per lo stesso esercizio al capitolo 113.

Testo in vigore dal 6 settembre 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;667~art4 · fonte del testo