Art. 6

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituiti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive. A tal fine, le disponibilita' del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

  • a)dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;
  • b)dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sara' istituito, ai termini del successivo articolo 20; aliquota che potra' essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
  • c)dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 21;
  • d)dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario. La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formera' oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art6 · fonte su Normattiva