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Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, e' ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

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