E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.

Testo vigente dal 24 febbraio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-02-18;63~art1 · fonte del testo