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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disciplina delle ricerche e coltivazione delle risorse geotermiche". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1980-11-18;780~art2 · fonte del testo