Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennita' di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

Testo vigente dal 28 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-22;71~art1 · fonte del testo