Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.

Testo vigente dal 3 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;691~art1 · fonte del testo