Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Testo vigente dal 26 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-27;98~art1 · fonte del testo