Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validita' della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennita' e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

Testo vigente dal 26 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-27;98~art2 · fonte del testo