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[1]Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonche' i termini previsti dalle stesse leggi scadenti il 31 dicembre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984:

[2]Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per l'anno 1983.

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;396~art1 · fonte su Normattiva