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All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo si provvede con le disponibilita' residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599. Sulle disponibilita' residue della predetta legge 14 agosto 1982, n. 599, possono gravare altresi' sia i contributi per gli immobilizzi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, sia quelli per le riparazioni navali previsti dalla legge 24 marzo 1980, n. 94, e quelli per costruzioni di navi previsti dalla legge 2 aprile 1980, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo II si provvede con le disponibilita' residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 14 agosto 1982, n. 600.
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
