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Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, la espressione ", un contributo pari all'aumento percentuale dei costi di produzione riferito al prezzo contrattuale," e' sostituita dalla seguente: ", un contributo non superiore all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale,".
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
