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All'articolo 1, primo comma, l'espressione: "possono essere concessi i benefici previsti dal successivo articolo 2" e' sostituita dalla seguente: "possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2". Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 1, e' prorogato al 30 giugno 1984. All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi: "Alle imprese che fanno effettuare i lavori di trasformazione, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono stipulare i relativi contratti entro il 30 giugno 1984. Sono escluse le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, nonche' quelle relative ad unita' da diporto ed a navi che non siano in possesso, anche dopo l'esecuzione dei lavori, del certificato di navigabilita'. In caso di cancellazione per vendita all'estero dell'unita' assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di dichiarazione di decadenza".
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
