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All'articolo 3, primo comma, l'espressione "contributi di cui al precedente articolo 2" e' sostituita dalla seguente: "contributi di cui al primo comma del precedente articolo 2". Dopo il terzo comma dell'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi: "Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 2 devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata del contratto di commessa dei lavori di trasformazione o, in mancanza, di copia degli ordinativi dei lavori da eseguire sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o di copia delle fatture di spesa. I lavori di trasformazione devono avere inizio nel corso del 1984 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile". L'ultimo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori".

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;396~art8 · fonte del testo