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L'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I limiti di eta' stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni dieci e si applicano anche ai contratti di demolizione stipulati entro il 30 giugno 1984".
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
