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[1]L'applicazione della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e' prorogata al 30 settembre 1956.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 231 gennaio 1952

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1952-01-23;37~artunico · fonte del testo