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Il Ministro per le finanze con propri decreti:

  • a)emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;
  • b)determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;
  • c)fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art11 · fonte del testo