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A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1953, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo e', in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso e' posto in riscossione. La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata e' devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art14 · fonte del testo