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Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facolta' prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951. Tale disposizione e' applicabile anche alle esattorie che, gia' soggette a soppressione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952. Gli esattori, che si trovino nell'impossibilita' di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione. Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952. Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla, pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
