Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988. 54 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente art. 12 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'art. 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art20 · fonte del testo