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Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri delle Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma. Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma e' consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinare dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587. Nel caso previsto al comma precedente, l'esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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