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Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalita', dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963. Il Ministro per le finanze stabilira' con propri decreti quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

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