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L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce a tutti gli effetti irregolarita' ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza puo' essere pronunciata, dal prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro.
Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
