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La Zecca potra' essere autorizzata dal Ministro per il tesoro a continuare ad avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato nonche' di quelli della Banca d'Italia, con l'osservanza di quanto stabilito con l'art. 4 della legge 21 novembre 1957, n. 1141.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-12-13;1775~art2 · fonte del testo