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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti suddetti per regolare, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, il rimborso delle competenze agli operai distaccati presso la Zecca ai sensi del precedente art. 2, nonche' ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-13;1775~art3 · fonte del testo