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I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'articolo 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008
