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Per gli edifici di proprieta' privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della citta' di Ancona, le perizie e la ulteriore documentazione necessarie per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro il 31 dicembre 1975. Nel caso in cui i privati non vi abbiano provveduto, il comune di Ancona e' autorizzato a presentare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le domande, le perizie e l'ulteriore documentazione necessarie per ottenere, limitatamente alle unita' immobiliari da riparare, risanare o ristrutturare mediante l'intervento pubblico, la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008
