Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge, e' prorogato fino a quando il bilancio stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di variazioni.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-02-26;45~art1 · fonte del testo