E' prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, gia' presentato alle Assemblee legislative.

Testo vigente dal 13 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;616~art1 · fonte del testo