L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.

Testo vigente dal 31 agosto 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-08-30;620~art1 · fonte del testo