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I benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria superiore a quella di provenienza, qualora sia gia' stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 7 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
